Qual è il punto di vista del risparmiatore? Conoscere la tutela che la MIFID 2 oggi, rispetto al passato, restituisce all’investitore. Proviamo a spiegarla dal suo punto di vista.
Vorrei che le norme mi tutelassero prima di avere uno strumento in portafoglio con un criterio oggettivo per distinguere in maniera inequivocabile le caratteristiche del prodotto e le mie esigenze, evitando a priori qualsiasi tipo di errore.
La MIFID 2 (ultime news al link: https://www.advisoronline.it/normative-e-fisco/mifid.action) interviene ex ante, disciplinando le tre fasi del ciclo di vita di un prodotto finanziario: la sua ideazione, la sua distribuzione e la sua post- commercializzazione.
Le imprese di investimento produttrici avranno il compito di adottare un preciso iter di approvazione per ogni prodotto, che tenga conto del target di cliente: la conoscenza e l’esperienza di un investitore istituzionale (banca) è diversa da quella di un cliente al dettaglio. Solo dopo aver analizzato i rischi associabili al tipo di cliente, il produttore determinerà quali prodotti sono coerenti con le caratteristiche/esigenze del cliente stesso.
L’aspetto della remunerazione, affinché non sia in conflitto, è salvaguardato dall’obbligo di adottare politiche remunerative coerenti con le strategie distributive stabilite ex ante. Per evitare che il personale addetto possa operare anteponendo il proprio interesse a quello dell’utente, è in carico all’intermediario l’obbligo della prevenzione in concreto del conflitto di interesse nell’applicazione pratica, nonché quello di garantire e dimostrare alle Autorità di Vigilanza che il personale addetto sia in possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità normati. Inoltre, la coerenza iniziale tra prodotto e cliente verrà riesaminata regolarmente, sulla base delle modifiche intervenute. Resta salvo il potere di intervento delle Autorità di Vigilanza nel proibire la commercializzazione di determinati prodotti, sia prima della distribuzione, che dopo.
Il servizio di consulenza dovrebbe sempre restituirmi raccomandazioni formulate nel mio esclusivo interesse. Quali elementi devo considerare?
Qualsiasi sia la modalità e il livello di prestazione del servizio di consulenza, è obbligo dell’intermediario comunicare:
- costo del servizio;
- tipo di consulenza (indipendente e non);
- gamma di prodotti offerta;
- rischiosità prodotti e target di mercato;
- periodicità e modalità della valutazione di adeguatezza;
- neutralità e legame tra prodotto e consulente;
- i motivi per cui il tipo di consulenza scelta corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dell’utente.
Come la disciplina della MIFID II amplia e rafforza la mia tutela?
Il legislatore ha potenziato da parte dell’intermediario la valutazione: del cliente, del prodotto, della coerenza tra cliente e prodotto.
Sul cliente emerge l’importanza delle informazioni riguardo non solo alla preferenza verso il rischio oggettivo in termini di combinazione rischio-rendimento, ma anche e soprattutto rispetto al rischio soggettivo, consistente nella capacità di sopportare le perdite. Sul prodotto rileva l’imparzialità, ovvero l’indipendenza dalla selezione rispetto alla gamma offerta e al legame economico-legale di chi presta il servizio. La valutazione cliente-prodotto è inderogabile attraverso la market-list ex ante.
Infine, quando la valutazione preventiva e periodica di adeguatezza sui due livelli, produttore e distributore, viene eseguita sull’intero portafoglio, terrà conto di tutti i rapporti che il cliente intrattiene con tutti gli intermediari e sarà motivata e rendicontata, sia prima che dopo per iscritto.
Maria Luisa Visione