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Maggio 21, 2025

Scade il 31 marzo l’obbligo di assicurarsi per gli eventi catastrofali

Maria Luisa Visione
martedì, 18 Marzo 2025 / Published in Uncategorized

Scade il 31 marzo l’obbligo di assicurarsi per gli eventi catastrofali

Gli eventi collegati a rischi estremi quali alluvioni, esondazioni, siccità sono aumentati costantemente in Italia e tale tendenza non sembra modificare la rotta.

Nello specifico, nel 2024, gli eventi catastrofali sono stati esattamente 351, con una fotografia che vede il nostro Paese diviso in due: da una parte la mancanza di acqua, dall’altra piogge intense ed esondazioni.

In base ai dati dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, realizzato in collaborazione con il Gruppo Unipol, rispetto al 2015, nel 2024 gli eventi estremi sono aumentati di quasi 6 volte: +485%.

Molte le Regioni interessate; in particolare, in tema di siccità le regioni più colpite sono state la Sicilia (16 eventi), la Sardegna (9) e la Basilicata (3). La Lombardia, invece, emerge riguardo al tema allagamenti (con 25 eventi meteo estremi), seguita da Emilia-Romagna (22) e Sicilia (15). Rispetto a esondazioni fluviali l’Emilia-Romagna è al primo posto (con 14 eventi), seguita da Lombardia (8) e Veneto (5).  

Fotografia che desta preoccupazione, alla luce delle piogge intense che hanno colpito la Toscana.

Come è intervenuto il Governo?

Il Governo ha stabilito che, entro il 31 marzo 2025, tutte le imprese iscritte al relativo Registro, con sede in Italia o all’estero, ma con una stabile organizzazione in Italia, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali (come stabilito precedentemente – ex art. 13 comma 1 del DL 27.12.2024 n. 202, c.d. “Milleproroghe”, convertito nella Legge n. 15 del 21/2/2025). 

Di cosa si tratta, che tipo di obbligo è? In sostanza, viene traferito, obbligatoriamente, alle compagnie assicurative, il costo del risarcimento danni causato da eventi catastrofali, attraverso il meccanismo assicurativo di franchigie e massimali, a fronte dell’onere della copertura in capo all’impresa.

Il primo aspetto che dovrà essere considerato è quanto peserà tale trasferimento di rischio in termini di maggior costo sostenuto sui bilanci delle imprese italiane.

L’altro aspetto, di possibile diversa interpretazione, è legato all’accesso ai fondi pubblici, quindi, all’intervento dello Stato, qualora, l’impresa non adempia all’obbligo stabilito dalla legge finanziaria. Infatti, all’art. 1, comma 2, della l. n. 213/2024 si legge: “Dell’ inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.” L’espressione “si deve tener conto” implica una valutazione, non un’esclusione, a prima vista; tuttavia, rimane il fatto la responsabilità di assicurarsi preventivamente, attraverso coperture specifiche, è ora chiaramente in capo alle imprese private.

Decisione che dipende dal fatto che tali rischi sono ormai diventati all’ordine del giorno, oppure dal fatto che mancano i soldi pubblici per intervenire? 

Di fatto, l’elenco dei beni inclusi ed esclusi è tassativo e richiede una consulenza assicurativa specifica.

La scadenza dell’obbligo è alle porte.

E voi cosa ne pensate?

Maria Luisa Visione

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